Roma Normativa Canne Fumarie

Smaltimento e rifacimento Canne Fumarie

Art. 64/bis
Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
1. Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino
attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in
appositi condotti di espulsione (camini, canne fumarie ed assimilabili) esterni alle mura
dell’edificio o in apposito cavedio, costruite secondo le norme di buona tecnica. Le bocche
terminali dei condotti di espulsione devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al
colmo dei tetti (e comunque alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente), e
ai parapetti posti a distanza inferiore a 10 metri. Le bocche dei condotti situate a distanza
compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, devono essere a quota non inferiore
a quella del filo superiore dell’apertura più alta diminuita di un metro, per ogni metro di
distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
Non è consentita la collocazione degli esiti dei condotti di espulsione in corrispondenza di
terrazzi costituenti pertinenza di unità immobiliari.
2. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1, qualora sia
stabilita, dagli enti competenti, l’incompatibilità del condotto della canna fumaria con la
tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico, e
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento
atmosferico ai sensi del TU Ambiente – D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
b) cottura degli alimenti con sole apparecchiature elettriche;
c) esclusione delle attività di friggitoria, in quanto attività ricadenti tra quelle classificate
come industrie insalubri di seconda classe.
2.1. Laddove siano state verificate tutte le condizioni di cui al precedente comma, in alternativa
al sistema di scarico a tetto dei fumi/vapori di cottura, potranno essere adottati apparati
tecnologici di aspirazione e filtrazione ed abbattimento delle emissioni (sia della
componente volatile che corpuscolata) contenute negli effluenti.
Il sistema di filtrazione ed abbattimento delle emissioni di cui trattasi dovrà essere
progettato in funzione delle caratteristiche delle emissioni da trattare e delle modalità di
esercizio dell’apparato, la cui idoneità è accertata dalla omologazione e dalla progettazione
specifica dell’impianto complessivo.
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L’effluente aeriforme trattato, dovrà essere re-immesso nel locale confinato senza alcuna
espulsione nell’atmosfera esterna e senza pregiudizio per il microclima, l’acustica e la
salubrità dell’aria e degli ambienti in cui sono installate le apparecchiature stesse.
Il progetto del suddetto apparato dovrà essere elaborato e firmato da tecnico abilitato il
quale dovrà anche dichiarare la conformità dell’impianto installato sia al progetto che alle
condizioni prestazionali indicate al comma 2 e alle norme vigenti in materia; inoltre dovrà
essere identificato il soggetto che svolge la manutenzione dell’apparato, preferibilmente lo
stesso installatore.
L’impianto complessivo dovrà essere progettato ai sensi delle norme di settore vigenti e nel
rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 conformità di ciascun componente tecnologico agli standard normativi (omologazione e
certificazione di efficienza tecnica da parte di organismi abilitati e competenti in
materia);
 il fluido derivante dall’eventuale presenza nell’impianto di uno stadio di trattamento ad
umido, dovrà essere scaricato direttamente in fognatura previa realizzazione di un
pozzetto d’ispezione dedicato esclusivamente allo scarico e tale fluido dovrà essere
certificato dal tecnico conforme a quanto previsto in merito alla regolamentazione sugli
scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 le caratteristiche tecnico-funzionali dell’impianto dovranno essere tali da evitare ogni
pregiudizio per il microclima e la salubrità dell’aria dei locali in cui sono installate le
apparecchiature stesse, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei lavoratori e la
sicurezza alimentare;
 un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto redatto dal progettista
secondo le peculiarità dello specifico impianto in relazione alle condizioni di esercizio,
che gestore/proprietario/responsabile dovrà sempre dimostrare di aver eseguito.
2.2. Nel caso in cui il funzionamento dell’intero impianto e/o gli accorgimenti tecnici previsti dal
piano di manutenzione non siano sufficienti a garantire le condizioni di salubrità
dell’ambiente di lavoro, di igiene degli alimenti e/o l’assenza di eventuali molestie olfattive
al vicinato, dovranno essere previste misure tecnico-funzionali aggiuntive. In tal caso è fatto
obbligo al gestore/proprietario/responsabile predisporre un piano di risanamento, elaborato e
debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato, atto a rimuovere le criticità riscontrate.
3. La verifica del mantenimento delle condizioni di conformità sotto l’aspetto microclimatico e
della salubrità dell’aria presente nei locali in cui sono svolte le attività disciplinate dal
presente articolo è effettuata dagli Organi di controllo e vigilanza individuati dalla vigente
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Restano a
carico degli organi di vigilanza e controllo dell’Amministrazione – Polizia Locale di Roma
Capitale – quelli, esclusivamente di tipo documentale relativi alla completezza della
documentazione, ivi compreso il contratto di manutenzione con ditta specializzata nel
settore, preferibilmente lo stesso installatore, ed alla regolare tenuta del registro delle
manutenzioni effettuate secondo il piano di manutenzione allegato al progetto e parte
integrante dello stesso.
4. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di legge a carico del responsabile dell’attività e
dell’impianto (acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o atti di assenso). Il titolare
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dell’esercizio è tenuto a mantenere nel luogo dove viene svolta l’attività copia del piano di
manutenzione ed esibirlo a richiesta degli organi preposti al controllo.
5. In occasione della prima manutenzione straordinaria dell’impianto e comunque entro due
anni dall’entrata in vigore del presente articolo, le attività che già usufruiscono di sistemi
alternativi ai condotti di espulsione, devono conformarsi alla presente disciplina.
Per l’accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981.
6. In violazione del presente articolo, verrà applicata la sanzione prevista per l’art. 64 del
Regolamento d’Igiene – approvato con deliberazione n. 7395/1932 – stabilita nella tabella C,
allegata alla deliberazione del C.C. n. 210/2003.
Per l’accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981.
7. Qualora nel corso delle attività di verifica e vigilanza vengano accertate le violazioni alle
disposizioni del presente articolo, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla
vigente normativa di settore, il Municipio territorialmente competente dovrà invitare il
Responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni del verbale e, in caso di inadempimento, potrà
valutare l’eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività o la revoca dell’autorizzazione”.

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