Lana Minerale
Ecco come gestirla correttamente
Lavori Bonifica da FAV 2024
Affidati a specialisti autorizzati per lavori in sicurezza
Le procedure per una corretta gestione
La bonifica delle FAV dev’essere effettuata da azienda specializzata in possesso di idonei requisiti tecnici.
Le procedure da adottarsi devono rispettare quanto prescritto dalle linee guida della Regione; solamente dopo un’attenta valutazione del rischio si può definire la tecnica di bonifica più idonea e le procedure da adottare.
L’impresa è tenuta quindi ad effettuare la valutazione del rischio, secondo gli obblighi normativi o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso operi in un cantiere temporaneo mobile come definito ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08.
Si rammenta in proposito che l’aggiornamento della valutazione del rischio o la redazione del POS prevedono la consultazione preventiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in carenza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera s) e dell’ art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.81/08.
I lavoratori addetti alla bonifica dovranno essere adeguatamente informati e formati sui rischi derivanti dall’esposizione a fibre ceramiche refrattarie e sulle modalità di utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale nonché sulle tecniche di predisposizione del cantiere di bonifica (confinamento statico-dinamico). Gli operatori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto nelle presenti linee guida e descritto nel capitolo 6.
Al termine delle operazioni di bonifica dei manufatti contenenti FAV con tenore ossidi alcalino/alcalino terrosi < 18 % e diametro minore di 6 µm deve essere verificata la restituibilità degli ambienti bonificati a seguito di campionamento ambientale ed analisi del campione con Microscopia Elettronica a Scansione dotata di microanalisi a Raggi X di Fluorescenza (SEM-EDS).
Il campionamento e l’analisi possono essere effettuati dalle ATS Lombarde, da ARPA Lombardia o da altri laboratori pubblici o privati.
I criteri per la scelta del numero di campioni da effettuare e della posizione dove localizzare i campionatori sono i medesimi di quelli descritti per le procedure di restituibilità degli ambienti bonificati da amianto di cui al DM 6/9/94.
In analogia a quanto fissato per l’amianto il valore di riferimento per giudicare un’area bonificata come restituibile (“esente da fibre”) è di 2 ff/l.
Nel caso di più campionamenti all’interno della stessa area è possibile calcolare la media dei valori misurati nei diversi punti purché tutti i risultati siano inferiori a 3 ff/l.
La normativa di riferimento (regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele) indica che le FAV rispondenti alla Nota Q o alla Nota R sono assolutamente sicure per la salute: non sono cancerogene, né irritanti.