Lavori Adeguamento Antincendio

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DECRETO 16 febbraio 2007

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU n. 74 del 29-3-2007 – Suppl. Ordinario n.87)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito.
Il campo di applicazione estesa del risultato di prova e’ l’ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma 6 , definito da specifiche norme di estensione.
La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, e’ di seguito denominata DCPST.
9. Ai fini del presente decreto e’ definito laboratorio di prova:
a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, ai fini dell’apposizione della marcatura CE, in riferimento alla direttiva 89/106/CEE;
b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell’Area protezione passiva della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta da questo Ministero l’indipendenza e la competenza dei laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.

 

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