Amianto e Lavori di Adeguamento Antincendio

E’ una prioritaria la conoscenza della presenza di amianto o di Materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture, “poiché permette di definire ed adottare misure di sicurezza specifiche, siano esse di prevenzione o protezione, in grado di tutelare la sicurezza dei fruitori o lavoratori che operano negli stabili e delle persone che risiedono in aree limitrofe”. ll tema amianto in edilizia connesso alla sicurezza antincendio è da gestire con particolare attenzione  in riferimento ai seguenti argomenti:

  • La presenza di amianto in edilizia e le misure di prevenzione
  • Le misure protettive e i dispositivi di protezione collettiva e individuale
  • La gestione degli incendi in presenza di amianto: l’effetto Spalling

ESEGUIAMO LAVORI PER LA BONIFICA DI MATERIALE COMBUSTO CON PRESENZA DI AMIANTO 

La presenza di amianto in edilizia e le misure di prevenzione:
Il documento, come segnalato anche nell’intervista dal titolo “ L’amianto presente nell’80% delle ristrutturazioni e demolizioni”, ricorda che questa sostanza cancerogena è stata “ampiamente utilizzata in edilizia, soprattutto a partire dai primi anni ’70 fino al 1995, nel corso della realizzazione di grandi opere strutturali, nell’industria e negli edifici ad uso militare o civile. Edifici costruiti dopo tale data si ritengono esenti da tale rischio, mentre per quelli antecedenti non può essere trascurato”.

In particolare nelle costruzioni la scelta della tipologia di amianto e dei materiali contenenti amianto “dipendeva dagli ambiti di applicazione e dalla destinazione d’uso specifico” e si riscontrano “diverse tipologie di materiali contenenti amianto tra cui, a titolo esemplificativo, coperture in cemento-amianto (eternit) sotto forma di lastre piane o ondulate, canne fumarie, tubazioni e serbatoi, pavimenti in vinil-amianto, ricoprimenti a spruzzo sui soffitti (impasto di fibre di amianto con leganti tradizionali quali gesso, calce, cemento o collanti), adesivi, collanti, guaine impermeabili o rivestimenti usati per isolare tubazioni (idriche, riscaldamento, ecc.), cavidotti, ecc.”.

Ricordando che questi materiali, se alterati, manomessi o movimentati, possono liberare in atmosfera pericolose fibre, il documento sottolinea, tra le misure preventive fondamentali, “le attività di informazione e formazione dei fruitori degli stabili ed in particolare delle aree ove i Mca sono allocati”.

E nel caso di ambienti di lavoro andrà “indispensabilmente informato il Datore di Lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed individuato un soggetto qualificato a ricoprire il ruolo del Responsabile del rischio amianto; andrà inoltre fornita la comunicazione della presenza di Mca a tutti i lavoratori potenzialmente esposti e ad eventuali ditte addette alla manutenzione degli stabili e/o di attrezzature degli stessi. Andranno altresì formati i lavoratori potenzialmente esposti direttamente a tale agente cancerogeno e previsto un loro specifico addestramento sul corretto impiego dei Dispositivi di protezione individuale e sull’utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento del proprio ruolo”.

Si indica che vi sono poi misure di prevenzione di tipo tecnico “volte a garantire che nessuna persona non preventivamente autorizzata possa aver accesso alle aree ove i Mca sono allocati. Tra queste idonee recinzioni, cartellonistica e sistemi di guardiania o custodia. La scelta delle misure tecniche più opportune andrà commisurata in base alla quantità e qualità dei Mca presenti (in matrice compatta o friabile)”.

Le misure protettive e i dispositivi di protezione collettiva e individuale
Il documento segnala che tra le misure protettive, da “adottare per assicurare la tutela della salute degli operatori addetti a lavorazioni a diretto contatto con Materiali Contenenti Amianto, sono ricompresi specifici Dispositivi di protezione collettiva (Dpc) e Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Tra questi, per i Dpc si ricordano in particolare paratie, linee vita, ecc… Per quanto riguarda i Dpi si evidenzia che essi devono essere di terza categoria”. E l’impiego di questi ultimi “richiede, per gli utilizzatori, oltre all’attività d’informazione e formazione, anche un adeguato addestramento”.

I DPI “possono essere monouso o riutilizzabili; in quest’ultimo caso dovranno essere contrassegnati individualmente con il nominativo dell’operatore e, dopo l’impiego, essere sempre decontaminati e riposti in busta chiusa”.

Il documento consiglia “l’utilizzo di guanti, tute di protezione (categoria III, tipo 5) a perdere (con cappuccio da indossare sotto il casco e cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua). I pantaloni della tuta devono essere inseriti fuori dei calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche e sigillati con nastro isolante. Analoga sigillatura andrà prevista tra i guanti ed i polsini della tuta. Si specifica che la tuta da utilizzare quale Dpi deve essere in tessuto non tessuto di III categoria – classe 3 o 4 o 5”.

Queste informazioni sono determinanti per attuare idonee attività di prevenzione e protezione e per supportare i VV.F. in caso di incendi, esplosioni o crolli che “si possono trovare di fronte a situazioni di rischio complesse, determinate dalla presenza di più concause che costituiscono, ognuna di per sé stessa, un rischio significativo per l’incolumità della popolazione coinvolta (ivi residente o presente per fini lavorativi o casuali) e per gli operatori stessi dell’emergenza”.

E tra queste situazioni è “necessario segnalare il caso di eventi accidentali che coinvolgono strutture ed edifici con presenza di amianto, sia per l’elevata frequenza di tali situazioni, in significativo incremento negli ultimi anni, sia per il rischio cancerogeno correlato che amplifica esponenzialmente i potenziali danni e le aree di coinvolgimento post incendio”. Ed è dunque prioritaria la conoscenza della presenza di amianto o di Materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture, “poiché permette di definire ed adottare misure di sicurezza specifiche, siano esse di prevenzione o protezione, in grado di tutelare la sicurezza dei fruitori o lavoratori che operano negli stabili e delle persone che risiedono in aree limitrofe”.

 

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO